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Esami di Maturità 2026

 


 

CIRCOLARI

Circolare n. 177/2026 – Pubblicazione Documento del Consiglio di classe
Circolare n. 117/2026 – 
Esame di Maturità a.s. 2025/2026 – Trasmissione O.M. del 26/03/2026 n. 54
Circolare n. 101/2026 –
Aggiornamento “Curriculum della Studentessa e dello Studente”
Circolare n. 34/2026 – 
Esame di Maturità: individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta e delle quattro discipline oggetto del colloquio d’esame – DM 13/2026
Circolare n. 324/2025 –
Esame di Maturità 2025/2026 – Termini e modalità presentazione domanda
Circolare n. 318/2025 – Legge 30 ottobre 2025, n. 164 – Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127


L’Esame conclusivo del secondo ciclo d’istruzione si svolge secondo la struttura definita dal decreto legislativo 62/2017 ed è regolamentato dall’Ordinanza Ministeriale 26 marzo 2026, AOOGABMI 54. L’Esame ha inizio giovedì 18 giugno 2026 alle 8:30 con la prima prova scritta.

Le prove

  • La prima prova scritta nazionale è di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento. La prima prova accerta sia la padronanza della lingua italiana (o della diversa lingua nella quale avviene l’insegnamento) sia le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche degli studenti. Si svolge giovedì 18 giugno 2026 alle 8:30 con modalità identiche in tutti gli istituti e ha una durata massima di sei ore. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato.
  • La seconda prova scritta, anch’essa nazionale, verte su una o più delle discipline che caratterizzano il corso di studi. Si svolge venerdì 20 giugno 2026.
    Il decreto 13 del 29 gennaio 2026 individua le discipline oggetto della seconda prova scritta e le quattro discipline oggetto del colloquio d’esame.
  • È prevista una terza prova scritta nell’indirizzo EsaBac. Si svolge giovedì 25 giugno 2026.
  • Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente (PECUP). Il colloquio si articola in più momenti:
    –  breve riflessione del candidato sul proprio percorso scolastico e personale, anche alla luce delle informazioni contenute nel Curriculum della studentessa e dello studente;
    – domande e approfondimenti sulle quattro discipline individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b), del Decreto Ministeriale 29 gennaio 2026, AOOGABMI 13, al fine di verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto;
    – breve relazione o lavoro multimediale sulle esperienze svolte nell’ambito delle attività di formazione scuola-lavoro, con riferimento al complesso del percorso effettuato;
    – verifica delle competenze di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, e alle linee guida di cui al decreto ministeriale 7 settembre 2024, n. 183, come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe;
    – discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.

Il documento del Consiglio di classe

Entro il 15 maggio 2026 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d. lgs. 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. [….] Prima dell’elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori. [….] Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento del colloquio.” (Ordinanza Ministeriale 26 marzo 2026, AOOGABMI 54, art. 10)

Documento del Consiglio di classe  – 5A Indirizzo classico
Documento del Consiglio di classe – 5E Indirizzo linguistico
Documento del Consiglio di classe – 5L Indirizzo linguistico
Documento del Consiglio di classe – 5N Indirizzo linguistico
Documento del Consiglio di classe – 5O Indirizzo linguistico
Documento del Consiglio di classe – VA Indirizzo scientifico
Documento del Consiglio di classe – VB Indirizzo scientifico OSA

Ammissione all’Esame di Maturità

L’ammissione all’esame di Maturità per i candidati interni è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato. Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni, come previsto dal Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie in possesso dei seguenti requisiti:

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;

b) partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI;

c) svolgimento dell’attività di formazione scuola-lavoro secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso;

d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
– Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo.
– Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, ai sensi dell’art. 13, co. 2, lettera d), secondo periodo del  Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 – introdotto dall’art.1, co. 1, lettera c), della Legge 1 ottobre 2024, n. 150, il  consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di  colloquio dell’esame conclusivo del secondo ciclo. La definizione della tematica oggetto dell’elaborato viene effettuata  dal consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale; l’assegnazione dell’elaborato ed eventuali altre indicazioni ritenute utili, anche in relazione a tempi e modalità di consegna, vengono comunicate al candidato entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scrutinio stesso, tramite comunicazione nell’area riservata del registro elettronico, cui accede il singolo studente con le proprie credenziali.
–  Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all’Esame di Maturità conclusivo del percorso di studi.

Credito scolastico e voto finale dell’Esame di Maturità

Il credito scolastico è attribuito, fino a un massimo di quaranta punti, in sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti. Il consiglio di classe attribuisce il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. L’art. 15, co. 2 bis, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, introdotto dall’art. 1, co. 1, lettera d), della Legge 1 ottobre 2024, n. 150, prevede che il punteggio più alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale possa essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi. Tale disposizione trova applicazione anche ai fini del calcolo del credito degli studenti frequentanti, nel corrente anno scolastico, il terzultimo e penultimo anno. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa. Le attività di formazione scuola-lavoro concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento, e contribuiscono alla definizione del credito scolastico.

La valutazione finale, espressa in centesimi, risulta dalla somma dei punti relativi:
• al credito scolastico (max 40 punti)
• alle prove scritte (max 20 punti per prova per un totale di 40 punti complessivi)
• al colloquio (max 20 punti)
• all’eventuale motivata integrazione del punteggio fino ad un massimo di 3 punti, per i candidati che abbiano conseguito un punteggio complessivo nelle prove di esame di almeno 90 punti.
Il punteggio minimo complessivo per superare l’Esame di Maturità è di 60 centesimi, purché il candidato abbia sostenuto regolarmente tutte le prove previste.

La commissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire dell’integrazione del punteggio, a condizione che abbiano conseguito:
• il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;
• il punteggio massimo previsto per ogni prova d’esame.

Le commissioni

Le commissioni sono formate da un presidente esterno all’istituzione scolastica, due commissari interni e due esterni.
Il DM del 29 gennaio 2026 AOOGABMI n. 13 individua le discipline oggetto della seconda prova scritta e le quattro discipline oggetto del colloquio d’esame.

Curriculum della Studentessa e dello Studente 

Il Curriculum della Studentessa e dello Studente è, per lo studente, un elemento di valorizzazione del proprio percorso scolastico e personale nell’ambito del nuovo esame di maturità. Esso consente l’integrazione di tutte le informazioni relative alle attività svolte dagli studenti in ambito scolastico ed extrascolastico, rappresentando anche un valido supporto per l’orientamento ai percorsi di istruzione e formazione terziaria e al mondo del lavoro. L’accesso al Curriculum avviene tramite il servizio digitale E-Portfolio della Piattaforma Unica.
Il Curriculum dello studente si compone delle seguenti parti:
1. Parte I – “Istruzione e formazione”, che riporta i dati contenuti nella sezione “Percorso di studi” dell’E-Portfolio;
2. Parte II – “Certificazioni”, che riporta le informazioni contenute nella sezione “Sviluppo competenze” dell’E-Portfolio, relative alle certificazioni conseguite dagli studenti;
3. Parte III – “Attività extrascolastiche”, che riporta le informazioni contenute nella sezione “Sviluppo competenze” dell’E-Portfolio, relative alle attività svolte dagli studenti in ambito extrascolastico;
4. Parte IV – “Prove Nazionali” – da integrare all’esito dell’esame di maturità – che riporta la descrizione, a cura dell’INVALSI, dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all’articolo 19 del d. lgs. n. 62/2017, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione delle classi terminali.
Alle Commissioni d’esame – nell’ambito della conduzione dell’esame di maturità – sarà messo a disposizione il Curriculum costituito dalle sole parti I, II, III. La parte IV sarà integrata dai dati unicamente al termine dell’esame medesimo.