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Esami di Stato 2025

Esami di Stato

 


Circolari

CIRCOLARE n. 209/2025 Pubblicazione Documento del Consiglio di classe
CIRCOLARE n. 152/2025 –
Esami di Stato a.s. 2024/2025 – Trasmissione O.M. del 31/03/2025 n. 67
CIRCOLARE n. 28/2025 – 
Discipline Esame di Stato – DM 13/2025
CIRCOLARE n. 281/2024
Domanda ammissione Esami di Stato 2024/2025

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L’Esame conclusivo del secondo ciclo d’istruzione si svolge secondo la struttura definita dal decreto legislativo 62/2017 ed è regolamentato dall’Ordinanza Ministeriale 31 marzo 2025, AOOGABMI 67. L’Esame ha inizio mercoledì 18 giugno 2025 alle 8:30 con la prima prova scritta.

Le prove

  • La prima prova scritta nazionale è di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento.
    La prima prova accerta sia la padronanza della lingua italiana (o della diversa lingua nella quale avviene l’insegnamento) sia le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche degli studenti.
    Si svolge mercoledì 18 giugno 2025 alle 8:30 con modalità identiche in tutti gli istituti e ha una durata massima di sei ore.
    I candidati possono scegliere tra tipologie e tematiche diverse: il Ministero mette a disposizione per tutti gli indirizzi di studio sette tracce che fanno riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale. Gli studenti possono scegliere, tra le sette tracce, quella che pensano sia più adatta alla loro preparazione e ai loro interessi.
    La prova può essere strutturata in più parti. Ciò consente di verificare competenze diverse, in particolare la comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che la riflessione critica da parte del candidato.
  • La seconda prova scritta, anch’essa nazionale, verte su una o più delle discipline che caratterizzano il corso di studi. Si svolge giovedì 19 giugno 2025.
    Il decreto 13 del 26 gennaio 2024 individua le discipline oggetto della seconda prova scritta e le discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni d’esame.
  • È prevista una terza prova scritta nell’indirizzo EsaBac. Si svolge mercoledì 25 giugno 2025.
  • Il colloquio, in chiave pluri ed interdisciplinare, ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente (PECUP).
    Nel colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO); dimostra, inoltre, di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e previste dal documento del Consiglio di classe.
    In coerenza con quanto definito nelle Linee guida per l’orientamento – emanate in attuazione della riforma prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – il colloquio dell’Esame di Stato assume un valore orientativo: data la sua dimensione pluridisciplinare, mette il candidato in condizione di approfondire le discipline a lui più congeniali. Per tale motivo, la commissione d’esame tiene conto delle informazioni inserite nel Curriculum dello studente da cui emergono le esperienze formative del candidato nella scuola e nei vari contesti non formali e informali.
    Nella parte del colloquio dedicata ai PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), lo studente può evidenziare il significato di tale esperienza in chiave orientativa e, quindi, può collegarla con le proprie scelte future (sia che comportino la prosecuzione degli studi sia che prevedano l’inserimento nel mondo del lavoro).

Il documento del Consiglio di classe

Entro il 15 maggio 2025 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d. lgs. 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. [….] Prima dell’elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori. [….] Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento del colloquio.” (Ordinanza Ministeriale 31 marzo 2025, AOOGABMI 67, art. 10)

Documento del Consiglio di classe  – 5A Indirizzo classico
Documento del Consiglio di classe – 5E Indirizzo linguistico
Documento del Consiglio di classe – 5L Indirizzo linguistico
Documento del Consiglio di classe – 5N Indirizzo linguistico
Documento del Consiglio di classe – 5O Indirizzo linguistico
Documento del Consiglio di classe – 5P Indirizzo linguistico
Documento del Consiglio di classe – VB Indirizzo scientifico OSA

Ammissione all’Esame di Stato

L’ammissione all’esame di Stato per i candidati interni è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato. Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni, come previsto dal Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie in possesso dei seguenti requisiti:

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;

b) partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI;

c) svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso;

d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
– Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può       deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo.
– Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, ai sensi dell’art. 13, co. 2, lettera d), secondo periodo del  Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 – introdotto dall’art.1, co. 1, lettera c), della Legge 1 ottobre 2024, n. 150, il  consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di  colloquio dell’esame conclusivo del secondo ciclo. La definizione della tematica oggetto dell’elaborato viene effettuata  dal consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale; l’assegnazione dell’elaborato ed eventuali altre indicazioni ritenute utili, anche in relazione a tempi e modalità di consegna, vengono comunicate al candidato entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scrutinio stesso, tramite comunicazione nell’area riservata del registro
elettronico, cui accede il singolo studente con le proprie credenziali.
–  Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

Credito scolastico e voto finale dell’Esame di Stato

Il credito scolastico è attribuito, fino a un massimo di quaranta punti, in sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti. Il consiglio di classe attribuisce il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. L’art. 15, co. 2 bis, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, introdotto dall’art. 1, co. 1, lettera d), della Legge 1 ottobre 2024, n. 150, prevede che il punteggio più alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale possa essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi. Tale disposizione trova applicazione anche ai fini del calcolo del credito degli studenti frequentanti, nel corrente anno scolastico, il terzultimo e penultimo anno.

Il voto finale dell’Esame di Stato è espresso in centesimi così suddivisi:
– massimo 40 punti per il credito scolastico
– massimo 20 punti per il primo scritto
– massimo 20 punti per il secondo scritto
– massimo 20 punti per il colloquio.

La commissione può assegnare fino a 5 punti di “bonus” per chi ne ha diritto. Dalla somma di tutti questi punti risulta il voto finale dell’Esame.
Il punteggio massimo è 100 (c’è la possibilità della lode). Il punteggio minimo per superare l’esame è 60/100.

Le commissioni

Le commissioni sono formate da un presidente esterno all’istituzione scolastica, tre commissari interni e tre esterni.
Il DM del 28 gennaio 2025 AOOGABMI n. 13 individua le discipline oggetto della seconda prova scritta e le discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni d’esame

Curriculum dello studente

Il Curriculum dello studente rappresenta un documento di riferimento fondamentale per l’esame di Stato e per l’orientamento dello studente. Il Curriculum è allegato al diploma e deve essere rilasciato a tutti gli studenti che lo conseguono, siano essi candidati interni o esterni.
La compilazione del Curriculum dello studente avviene su piattaforma informatica.

Il Curriculum dello studente si compone di tre parti:
1. La prima parte, a cura della scuola, denominata “Istruzione e formazione”, riporta i dati relativi al profilo scolastico dello studente e gli elementi riconducibili alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambito formale e relative al percorso di studi seguito. Essa sarà precompilata attraverso l’utilizzo delle informazioni presenti nel SIDI o nelle banche dati in utilizzo al Ministero.

2. La seconda parte, denominata “Certificazioni”, riporta le certificazioni (linguistiche, informatiche o di eventuale altra tipologia) rilasciate allo studente da un Ente certificatore riconosciuto dal MIUR e la sua compilazione è a cura della scuola (se l’informazione è già presente nel sistema informativo) e/o dello studente per eventuali integrazioni.

3. La terza parte, denominata “Attività extrascolastiche”, è a cura esclusiva dello studente e contiene, in base al dettato della norma, le informazioni relative alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambiti informali e non formali, con
particolare riferimento alle attività professionali, culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico. Ogni studente avrà le credenziali per l’accesso alla piattaforma appositamente predisposta e sarà destinatario di specifiche attività di accompagnamento.